Ricovero Cittadino Straniero

Informazioni sulla struttura e sui servizi, notizie sulle attivitą svolte.

Azienda Ospedaliera Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona
..
Relazioni con il pubblico
Mappa dell\'ospedale
Come raggiungerci
Home » Informazioni utili » lettura Informazioni utili

Come fare per

Informazioni utili

Argomenti pił consultati

Comitato Etico Territoriale delle Marche
Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche
Informazioni utili
Ricovero Cittadino Straniero


ASSISTENZA AI CITTADINI STRANIERI
  
     Gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea, con regolare permesso di soggiorno per:

  • Lavoro subordinato (anche stagionale), lavoro autonomo, attesa occupazione con iscrizione al Centro per l’ impiego;
  • Motivi familiari, coesione familiare (con esclusione dei familiari ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia in data successiva al 5 Novembre 2008);
  • Richiesta asilo politico, rifugiato;
  • Asilo umanitario, motivi umanitari, protezione sussidiaria;
  • Richiesta di protezione internazionale;
  • Richiesta di asilo (anche con Convenzione di Dublino);
  • Minori non accompagnati;
  • Attesa adozione;
  • Affidamento;
  • Status di apolide;
  • Richiesta di cittadinanza
  • Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare;
  • Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa;
  • Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa;
  • Motivi di Studio con svolgimento di regolare attività lavorativa;
  • Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana;
  • Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo;
  • Carta di soggiorno permanente per "familiare di cittadino dell’Unione Europea";
  • Minori soggiornanti per recupero psicofisico;
  • Famigliari non comunitari a carico di cittadino comunitario;
  • Studio (per maggiorenni iscritti precedentemente nel permesso dei genitori);
  • Detenuti, detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena o senza il permesso di soggiorno;
  • Giustizia, Motivi giudiziari con permesso di soggiorno superiore a tre mesi;
  • Salute,
    Motivi umanitari, fatta eccezione per i soggiornanti autorizzati ai sensi dell’art. 36 del T.U. che non hanno diritto all’iscrizione SSR se il Permesso di soggiorno è stato richiesto:

           ► In caso di scadenza di precedente Permesso di soggiorno e sopragiunta
               malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale;
           ► Da cittadini stranieri in condizione di irregolarità o clandestinità affetti da gravi
               patologie incompatibili con il viaggio o con livelli di tutela sanitaria nel paesi di
               provenienza;
           ► Da donne in stato di gravidanza e padre del minore, fino a sei mesi successivi
               alla nascita del figlio cui provvedono

           hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale che consente
loro di acquisire gli stessi diritti e doveri di assistenza, riconosciuti ai cittadini italiani.
           L’iscrizione si effettua presso ufficio anagrafe sanitaria di residenza, presentando

  • il permesso di soggiorno,
  • il codice fiscale,
  • il certificato di residenza o una dichiarazione scritta di dimora abituale.

           L’assistenza è garantita anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
           Alla scadenza del permesso di soggiorno, per mantenere l’iscrizione, è necessario
esibire all’anagrafe sanitaria della Zona Territoriale il cedolino della richiesta di rinnovo,
rilasciato dalla Questura.


     Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno per turismo o affari

  • provenienti da Paesi extra Unione Europea, sono tenuti al pagamento delle prestazioni erogate, secondo le tariffe previste.
  • provenienti da Paesi con i quali l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale per l’assistenza sanitaria (Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Croazia, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Slovenia, Turchia, Uruguay): devono rivolgersi agli uffici anagrafe sanitaria della Zona Territoriale che rilascia la documentazione necessaria per poter usufruire della prestazioni sanitarie, senza alcun onere a loro carico.
  • provenienti da Paesi dell’Unione Europea, sono soggetti agli obblighi ed ai benefici previsti dalla legislazione sanitaria di ciascuno stato membro. In particolare la normativa comunitaria si applica ai cittadini UE muniti di idonea modulistica (Tessera Europea, modelli E 112, E 110, E 106, E128, E 121).


     Gli stranieri irregolari

          Anche agli stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno in corso di validità sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e gli interventi di medicina preventiva.
          In particolare sono garantiti:

  • La tutela della gravidanza e della maternità,
  • La tutela della salute del minore,
  • Le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale,
  • La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

          Per poter usufruire di tali prestazioni, è necessario munirsi della tessera STP (straniero temporaneamente presente) rilasciata dalla Zona Territoriale di residenza o domicilio.
          Nel caso in cui il cittadino straniero si trovi in condizioni di indigenza, le prestazioni citate saranno assicurate senza spese a suo carico, ad eccezione dei casi in cui anche per gli altri stranieri regolari e per gli italiani sia previsto il pagamento del ticket.
          L’indigenza deve essere dichiarata con apposito modulo rilasciato dall’Azienda Sanitaria.
 


ATTENZIONE
► L’accesso  dello  straniero  alle  strutture sanitarie  non  può  comportare  alcun  tipo  di
   segnalazione alle autorità di Polizia, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
   condizioni con il cittadino italiano.


- Inizio della pagina -
Il progetto A.O.U. delle Marche è sviluppato con il CMS ISWEB® di ISWEB S.p.A.